Poche righe per richiamare l'essenziale dei nostri diritti sui posti di lavoro, in occasione di uno sciopero. Utilizzabile, volendo, anche per il 28 settembre prossimo, sciopero generale dei pubblici con manifestazione a Roma
Nei servizi pubblici essenziali il diritto di sciopero è regolato dalla legge 146/90 come successivamente modificata dalla 83/2000.
Lo scopo della regolazione è quello di non far entrare in conflitto il diritto dei lavoratori all'azione di protesta e pressione, con i diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini utenti. Anche il diritto di
sciopero è tutelato dalla nostra Costituzione, per cui in questo caso, si usa il verbo contemperare.
A prescindere dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, cioè anche se il lavoro è svolto in regime di concessione o di convenzione, la legge considera servizi pubblici essenziali quelli che garantiscono la vita, la salute, la libertà , la sicurezza, l'assistenza e la previdenza sociale, l'istruzione e la libertà di circolazione.
In particolare e con le limitazioni individuate come indispensabili, a testimonianza che la legge non opera una classificazione fra diritti tutelati dalla Costituzione:
a) tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza
della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
In questi settori occorre un accordo fra amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi e le Organizzazioni Sindacali, allo scopo di individuare le prestazioni indispensabili che devono essere assicurate.
La legge parla di prestazioni indispensabili e occorre muoversi in questo solco, senza essere ottusi e senza essere arrendevoli, non vogliamo fare di più per non svilire lo sciopero, non vogliamo fare di meno per non farlo diventare un ricatto odioso le cui vittime siano i cittadini.
Gli accordi quindi devono contenere le prestazioni che devono essere rese, la quota strettamente necessaria di lavoratori tenuti ad assicurare le prestazioni individuate e i criteri per individuare i lavoratori interessati, anche allo scopo di evitare che siano scelti sempre gli stessi.
Avere accordi che regolino questa materia è una buona pratica, infatti in assenza di accordo è la commissione di garanzia sullo sciopero ad adottare una regolamentazione provvisoria e, per l'esperienza che abbiamo,
non sempre la regolamentazione adottata dalla commissione è equilibrata.
Lo sciopero deve essere proclamato in una certa forma, anzitutto deve essere tentata la conciliazione preventiva, se la vertenza ha carattere locale la competenza per la conciliazione spetta alla prefettura o al comune se i servizi pubblici sono di competenza dello stesso, se la vertenza riguarda direttamente il comune l' intervento della prefettura è obbligatorio. Se la vertenza invece ha carattere nazionale la competenza per la conciliazione preventiva è del ministero del Lavoro.
Se la conciliazione preventiva non ha esito positivo, lo sciopero può essere proclamato, la proclamazione però deve avere un preavviso non inferiore a dieci giorni.
Sarebbe un errore considerare questo termine come una concessione alle controparti, al contrario esso risponde allo spirito della legge per quanto riguarda la tutela dei diritti diversi da quello di sciopero e, nel contempo, fornisce strumenti affinchè lo sciopero sia realmente efficace.
Poniamo il caso che la nostra proclamazione sia fra dieci giorni, no, meglio, poniamo il caso dello sciopero generale del prossimo 28 settembre. Ebbene le nostre controparti sono tenute a darne comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero. Devono spiegare i modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dell'iniziativa di lotta. Se le nostre controparti rispettassero questa previsione legislativa, almeno gli utenti del settore interessato allo sciopero sarebbero informati dell'agitazione, conseguentemente avremmo, almeno, un minore isolamento informativo.
Addirittura il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva comunicazione fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio, le stesse informazioni che dovrebbe fornire il servizio radiotelevisivo sono tenute a fornirle i quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive private, che si avvolgano di finanziamenti o comunque di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato.
Vediamo quindi che le controparti hanno l'obbligo, nei cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, di informare l'utenza, i mezzi di informazione hanno lo stesso obbligo ma senza la scadenza fissa dei cinque giorni. Riflettendo per due minuti sulla nostra esperienza concreta, possiamo notare che generalmente, fatta eccezione per la scuola e i trasporti, la legge non è stata rispettata, ne dalle nostre controparti e neanche dal sistema radiotelevisivo e della carta stampata.
Sappiamo che la situazione è complessa e, tralasciando per ora, le questioni generali che attengono al rispetto delle leggi da parte di soggetti forti, ragioniamo su ciò che è possibile fare sul nostro singolo posto di lavoro sia quando facciamo sciopero per una vertenza locale, sia quando facciamo sciopero per una vertenza generale. ad esempio lo sciopero del prossimo 28 settembre. Siamo noi che dobbiamo avvertire le controparti degli obblighi a loro carico che discendono dalla legge , il noi qui non importa, può essere la RSU, può essere il sindacato, può essere un singolo lavoratore o lavoratrice, chiunque di questi soggetti è titolato e portatore di diritti. I sindacati nei confronti della collettività hanno assolto il loro obbligo, dal momento che hanno svolto il tentativo di conciliazione preventiva e proclamato lo sciopero con il giusto preavviso. Nei nostri posti di lavoro l'amministrazione o l'impresa erogatrice di servizi deve affiggere avvisi con i quali avverte dello sciopero, lo stesso deve avvenire se c'è un sito
internet , se non lo fanno, possono e, secondo me, devono, essere denunciati, perchè l'omesso avviso all'utenza configura, a mio parere, un comportamento antisindacale: il mio diritto allo sciopero non viene più contemperato, viene compresso. C'è poi una questione pedagogica, se viene riconosciuta la loro omissione incorrono in una sanzione pecuniaria piuttosto salata e, siccome se sbagliamo noi, le sanzioni le applicano e le fanno pagare, lo stesso deve avvenire se la trasgressione avviene da parte delle amministrazioni. A chi tocca nun se 'ngrugna, direbbe un mio amico.
Infine, sempre cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, l'amministrazione deve individuare con i criteri concordati, i lavoratori che devono essere esentati dall'azione di sciopero, allo scopo di costituire il presidio per lo svolgimento delle prestazioni indispensabili. Se fra i lavoratori individuati dall'amministrazione, vi
è qualcuno che intende aderire allo sciopero egli, dandone comunicazione entro ventiquattro ore, deve essere sostituito.Certo se tutti i lavoratori manifestano la volontà di partecipare allo sciopero, qualcuno deve rimanere per le prestazioni essenziali. Come si vede, il termine dei cinque giorni ha la sua importanza: derogare da questi termini equivale, da parte di chi ne è responsabile, a violare la legge e ostacolare il lavoratore che volesse partecipare allo sciopero.
Per questo è meglio avvertire per tempo le singole amministrazioni delle cose che devono fare. Da non dimenticare mai, come sintesi di tutto il ragionamento sullo sciopero e sui termini, la questione delle prestazioni che devono essere rese nel corso dello sciopero.
Se l'amministrazione ha fatto il suo dovere, gli utenti sono avvertiti e quindi non vengono in un ufficio dove le prestazioni garantite sono soltanto quelle spiegate negli avvisi. Può capitare però che qualcuno venga a reclamare cose che quel giorno non sono dovute, oppure che il dirigente richieda prestazioni al di fuori di quelle essenziali, ebbene queste richieste devono essere respinte.
Nessuno può chiedere più di quanto la legge disciplini il giorno di sciopero, se è un utente, spieghiamo con pazienza, le ragioni che ci inducono a rinunciare ad un giorno di paga, se è il dirigente lo richiamiamo alle sue responsabilità, anche perchè un giorno di paga pesa, per noi lo sciopero è un sacrificio.
Queste brevi note affinchè i sacrifici non siano vanificati.
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